Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
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Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che
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Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonché l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto
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La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.
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Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
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Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.
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Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.
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fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al
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Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
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Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.
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Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
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Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del
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Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi
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La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di
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La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da
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fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
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Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne
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Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente
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Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti
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In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo
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In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle
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nel quarto comma dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato
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vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese
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sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il